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I cittadini italiani, ai quali in base all'articolo 1° della presente convenzione siano attribuite indennita', sono tenuti, quando non risiedano in Ungheria, ad osservare le prescrizioni che saranno emesse per tali casi dalle competenti casse in Ungheria, e reciprocamente.

Testo in vigore dal 20 luglio 1911 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-07-06;713~art4 · fonte del testo