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[1]La competente cassa in Italia che e' obbligata a pagare una rendita, in base alla legge italiana, ad un cittadino ungarico residente in Ungheria, puo' discaricarsene versando alla competente cassa in Ungheria il capitale, che, nel giorno del versamento ed in base alle tariffe di quest'ultima cassa, corrisponde alla rendita rispettiva. In tale caso la competente cassa in Ungheria eseguira' il pagamento della rendita alle condizioni e con le norme da stabilirsi d'accordo con la competente cassa in Italia.

[2]Reciprocamente la competente cassa in Ungheria, che e' obbligata a pagare una rendita, in base alla legge ungherese, ad un cittadino italiano residente in Italia, puo' discaricarsene versando alla competente cassa in Italia il capitale che, nel giorno del versamento ed in base alle tariffe di quest'ultima cassa, corrisponde alla rendita rispettiva. In tale caso la competente cassa in Italia eseguira' il pagamento della rendita alle condizioni e con le norme da stabilirsi d'accordo con la competente cassa in Ungheria.

[3]La competente cassa in Italia puo' altresi' incaricare la competente cassa in Ungheria di pagare in sua vece al cittadino ungarico residente in Ungheria alle condizioni e con le norme da stabilirsi d'accordo tra le due casse, le rate di rendita dovute in base alla legge italiana, e reciprocamente.

[4]Gli accordi tra le competenti casse in Italia ed in Ungheria potranno estendersi anche agli invii di fondi, tra le casse stesse, eseguiti per mezzo della posta e destinati al pagamento delle indennita'.

Testo in vigore dal 20 luglio 1911 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-07-06;713~art5 · fonte del testo