Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 luglio 1911 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →

Le competenti casse in Italia ed in Ungheria avranno facolta' di modificare le prescrizioni indicate nell'articolo 4. Avranno altresi' facolta' di modificare le tariffe indicate nell'articolo 5 della presente convenzione, purche' sia assicurata sempre l'uguaglianza di trattamento ai cittadini dei due Stati.

Testo in vigore dal 20 luglio 1911 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1911-07-06;713~art6 · fonte del testo