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Le competenti casse in Italia ed in Ungheria avranno facolta' di modificare le prescrizioni indicate nell'articolo 4. Avranno altresi' facolta' di modificare le tariffe indicate nell'articolo 5 della presente convenzione, purche' sia assicurata sempre l'uguaglianza di trattamento ai cittadini dei due Stati.
Testo in vigore dal 20 luglio 1911 al 9 maggio 2025
