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Negli articoli precedenti, per la competente cassa in Italia e' da intendersi la «Cassa Nazionale italiana di previdenza per la invalidita' e per la vecchiaia degli operai», e per la competente cassa in Ungheria e' da intendersi la «Cassa Nazionale di soccorso per gli operai infermi e di assicurazione contro gli infortuni» (Orszgos Munkasbetegsegelyzö es Balesetbiztosito' penztar) di Budapest o di Zagabria secondo che la persona colpita dall'infortunio e' ascritta all'una o all'altra.

Testo in vigore dal 20 luglio 1911 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1911-07-06;713~art7 · fonte del testo