Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1911
Confronto con la versione in vigore dal 20 luglio 1911 al 9 maggio 2025. 286 parole tolte, 12 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Le controversie che sorgessero tra i due Stati sulla interpretazione e sull'applicazione della presente convenzione, a domanda di uno di essi, saranno definite mediante arbitrato.
tolto: Per ciascuna controversia il tribunale arbitrale sara' costituito nel modo seguente: ciascuno dei due Stati nominera' come arbitro, fra i suoi cittadini, due persone competenti, ed essi si metteranno d'accordo per la scelta di un soprarbitro appartenente ad un terzo Stato amico. I due Stati si riservano la facolta' di designare anticipatamente e per un periodo di tempo da determinarsi, la persona che esercitera', in caso di controversie, le funzioni di soprarbitro.
tolto: Nel primo caso di arbitrato il tribunale arbitrale siedera' nel territorio dello Stato convenuto; nel secondo caso nel territorio dell'altro Stato, e cosi' di seguito alternativamente nel territorio di ciascuno dei due Stati. Lo Stato, nel quale si riunira' il tribunale, ne designera' la sede; esso dovra' provvedere i locali, gli impiegati e il personale di servizio, necessari per il funzionamento del tribunale. Il tribunale sara' presieduto dal soprarbitro. Le decisioni saranno prese a maggioranza di voti. I due Stati si metteranno d'accordo, sia in ogni caso di arbitrato, sia per tutti i casi, sulla procedura che il tribunale dovra' eseguire. In mancanza di tale accordo la procedura sara' stabilita dal tribunale stesso. La procedura potra' aver luogo per iscritto, se nessuno dei due Stati fa obiezione. In questo caso potranno essere modificate le disposizioni dell'alinea precedente.
tolto: Per la trasmissione delle citazioni a comparire innanzi al tribunale arbitrale e per le rogatorie da questo emanate, le autorita' di ciascuno dei due Stati presteranno, a richiesta del tribunale arbitrale diretta al governo competente, la loro assistenza cosi' come la prestano quando si tratta di richiesta dei tribunali civili del paese.aggiunto: Convenzione-art. 9 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1911-07-06;713~art9 · fonte del testo