[1]Il Governo del Re provvedera' all'esecuzione della presente legge e regolera', mediante decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, i rapporti di interesse fra i due Comuni, in ragione di popolazione e di sovrimposta fondiaria.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 22 giugno 1913.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Giolitti.
[6]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo vigente dal 28 giugno 1913
