[1]Il Governo del Re provvedera' all'esecuzione della presente legge e regolera', mediante decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, i rapporti di interesse fra i due Comuni, in ragione di popolazione e di sovrimposta fondiaria.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 26 aprile 1914.

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]SALANDRA.

[6]Visto, Il guardasigilli: DARI.

[7]----------

[8](1) Lo schema topografico (pianta catastale) verra' pubblicato nella Raccolta delle leggi e decreti.

Testo vigente dal 4 maggio 1914

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urn:nir:stato:legge:1914-04-26;327~art3 · fonte del testo