Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 gennaio 1923 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Gli agenti che al 1° gennaio 1920 fanno gia' parte del corpo e che non hanno compiuto in esso sei anni di complessivo servizio percepiranno il primo premio di L. 1000 allo scadere del sesto anno di servizio.

[2]Quelli, ancorche' riammessi, che hanno prestato oltre sei anni di servizio percepiranno subito L. 1000, mentre percepiranno L. 2000 allo scadere della ferma triennale in corso, e L. 3000 allo scadere di quella successiva.

[3]Se prima di aver percepito il premio di L. 2000 sono dispensati dal servizio per avere raggiunto il limite di eta' di cui all'art. 4 del decreto Luogotenenziale 20 febbraio 1919, n. 220, percepiranno intero tale premio al momento della dispensa dal servizio.

[4]Se invece per lo stesso motivo sono dispensati dal servizio dopo avere conseguito il premio di L. 2000 ed in attesa di quello di L. 3000, avranno diritto a una quota di quest'ultimo premio proporzionata al tempo in cui in attesa di tale premio hanno prestato servizio.

[5]Gli agenti che saranno riammessi in servizio dopo l'entrata in vigore della presente legge avranno diritto ai premi loro spettanti cumulando il servizio precedentemente prestato nel corpo con le modalita' stabilite dal presente articolo per gli agenti gia' in servizio, ma tale diritto maturera' in loro favore con un triennio di ritardo.

[6]Per tutti gli agenti indicati nel presente articolo in occasione della corresponsione del primo premio di rafferma si fara' luogo alla ritenuta di tutte le somme che essi, a titolo di premio di rafferma, abbiano precedentemente riscosse.

[7]Parte di provvedimento in formato grafico 1

[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[9]Data a Roma, addi' 5 dicembre 1920.

[10]VITTORIO EMANUELE.

[11]Giolitti - Meda.

[12]Visto, Il guardasigilli: Fera.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

1

Il Regio D.L. 4 gennaio 1923, n. 4, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1° aprile 1922, e da tale data sono abrogate le disposizioni della legge 5 dicembre 1920, n. 1708, relative alle paghe e agli aumenti di paga per rafferma per i graduati del Corpo degli agenti di custodia".

Testo in vigore dal 25 gennaio 1923 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 gennaio 1923

Confronto con la versione in vigore dal 10 dicembre 1920 al 25 gennaio 1923.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio D.L. 4 gennaio 1923, n. 4, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1° aprile 1922, e da tale data sono abrogate le disposizioni della legge 5 dicembre 1920, n. 1708, relative alle paghe e agli aumenti di paga per rafferma per i graduati del Corpo degli agenti di custodia".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1920-12-05;1708~art14 · fonte del testo