Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1920
Confronto con la versione in vigore dal 25 gennaio 1923 al 16 dicembre 2009. 88 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Il servizio prestato nel corpo dagli agenti che attualmente ne fanno parte s'intende, ancorche' sianvi interruzioni, ripartito, nel suo insieme, in periodi triennali da considerarsi, agli effetti dell'attribuzione dell'aumento di paga di cui al precedente art. 3 e dei premi di cui al precedente art. 5, come altrettante ferme.
tolto: Le ferme in corso s'intenderanno scadere alla fine del triennio volgente, determinato a norma del precedente comma. L'agente pero' cui scade prima di tale epoca la ferma contratta in base al precedente ordinamento ha facolta' di lasciare il servizio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1920-12-05;1708~art13 · fonte del testo