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L'attuale premio d'ingaggio e' elevato da L. 150 a L. 1000, delle quali L. 300 sono versate al fondo massa dell'agente in seguito all'arruolamento e L. 700 sono a lui direttamente corrisposte in seguito alla nomina a guardia effettiva.

Testo in vigore dal 10 dicembre 1920 al 25 gennaio 1923

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1920-12-05;1708~art7 · fonte del testo