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L'attuale premio d'ingaggio e' elevato da L. 150 a L. 1000, delle quali L. 300 sono versate al fondo massa dell'agente in seguito all'arruolamento e L. 700 sono a lui direttamente corrisposte in seguito alla nomina a guardia effettiva. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 4 gennaio 1923, n. 4, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1° aprile 1922, e da tale data sono abrogate le disposizioni della legge 5 dicembre 1920, n. 1708, relative alle paghe e agli aumenti di paga per rafferma per i graduati del Corpo degli agenti di custodia".
Testo in vigore dal 25 gennaio 1923 al 19 settembre 1924
