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[1]Possono ottenere anticipazioni dalla Cassa provinciale nella misura per ciascuno stabilita dal Consiglio d'amministrazione della stessa anche i Consorzi agrari costituiti fra agricoltori nella forma di Societa' cooperativa.
[2]I Consorzi non possono fare le operazioni, di cui ai numeri 1, 3 e 4 dell'articolo seguente, che con i soci.
[3]Il versamento delle azioni sottoscritte puo' anche effettuarsi con l'attribuzione ad esse delle quote di partecipazione agli utili sociali.
Testo in vigore dal 20 aprile 1904 al 16 dicembre 2010
