Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 25 luglio 1919 al 16 dicembre 2010. 524 parole tolte, 10 parole aggiunte in 14 capoversi.

tolto: E' istituita una Cassa provinciale di credito agrario per la Basilicata, con sede in Potenza. Essa costituisce un ente morale autonomo, e' compresa tra gli Istituti con i quali puo' contrattare ed operare l'amministrazione speciale istituita per il credito agrario presso il Banco di Napoli, ed e' autorizzata:

tolto: 1° a fare prestiti ai proprietari, enfiteuti o conduttori di terreni in Basilicata, singoli o riuniti in associazione:

tolto: a) per la costruzione di strade poderali, di fabbricati destinati all'alloggio dei coltivatori e delle loro famiglie, al ricovero del bestiame, alla conservazione delle scorte, dei prodotti agrari e alla manipolazione di questi, per le spese di provvista di acqua potabile, di irrigazione e di trasformazione di colture, per ogni altro miglioramento fondiario e agrario in genere, e per opere di colonizzazione;

tolto: b) per l'affrancazione di canoni, censi e livelli, e per l'acquisto di terreni necessari alla costituzione della piccola proprieta' coltivatrice;

tolto: c) per l'acquisto di bestiame, macchine agricole e strumenti di lavoro;

tolto: d) per la conduzione dei terreni, l'ordinaria coltivazione di essi, la raccolta, la utilizzazione e la trasformazione dei prodotti;

tolto: 2° a fare anticipazioni ai Monti frumentari, ai Consorzi agrari e alle Casse agrarie per gli scopi di cui alle lettere c) e d);

tolto: 3° a fare anticipazioni su pegno di prodotti agricoli depositati in magazzini generali o in altri luoghi di pubblico o privato deposito; 4° a ricevere depositi di numerario, riscontare il portafoglio, prendere effetti all'incasso, stabilire conti correnti con Istituti e privati, ed a fare inoltre, previa approvazione del Ministero per l'agricoltura, ogni altra operazione utile al conseguimento dei fini dell'Istituto.

Mostra gli altri 6 capoversi cambiati

tolto: I mutui di che al n.1, lettera a), sono concessi a misura che procedono i lavori. I mutui stessi e quelli di cui alla lettera b) sono garentiti da privilegio speciale e da ipoteca a norma delle leggi 23 gennaio 1887, n. 4276, e 31 maggio 1903, n. 254, e sono ammortizzabili mediante semestralita' costanti, in un periodo non eccedente i 30 anni.

tolto: I prestiti di che al n. 1, lettera c), godono del privilegio stabilito dall'art. 6 del decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 961, ed hanno la scadenza non superiore a 5 anni.

tolto: I prestiti di cui al n. 1, lettera d), godono il privilegio stabilito dall'art. 9 del decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 788, ed hanno la scadenza al raccolto.

tolto: Gli stessi privilegi garantiscono i prestiti fatti dai Monti frumentari, dai Consorzi agrari e dalle Casse agrarie.

tolto: Sui mutui di cui al n. 1, lettere a) e b), e' corrisposto l'interesse del 2 ½ per cento. A compensare la differenza tra il tasso ordinario e quello del 2 ½ per cento e' devoluto alla Cassa provinciale il fondo stanziato con l'art. 23 della legge 31 marzo 1904, n. 140. Sugli altri prestiti e' corrisposto l'interesse, da fissarsi dalla Cassa provinciale, di accordo col Ministero di agricoltura, non superiore al tasso ufficiale dello sconto.

tolto: Quando il debitore deteriora o distrugge gli oggetti sottoposti al privilegio, oppure impiega in tutto o in parte la somma ricevuta a prestito per scopi diversi da quelli per i quali fu concessa, e' punito con le pene comminate dall'art. 203 del Codice penale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1904-03-31;140~art1 · fonte del testo