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[1]I Consorzi agrari possono proporsi l'esercizio di una o piu' delle operazioni e funzioni seguenti:
[2]1° acquistare per conto proprio o di terzi, per distribuirli ai soci, semi, concimi, sostanze anticrittogamiche, curative o insetticide, merci, prodotti, bestiame, macchine, attrezzi;
[3]2° vendere, per conto proprio o di terzi, i prodotti agrari degli agricoltori del luogo, aprendo anche appositi magazzini propri di deposito e spaccio, o trasportando i prodotti stessi in magazzini comuni;
[4]3° fare anticipazioni contro deposito di determinati prodotti agricoli di facile conservazione, trasportando i prodotti stessi in magazzini comuni;
[5]4° fare prestiti di attrezzi rurali e di macchine per un tempo determinato, con nolo da stabilirsi in apposita tariffa approvato dal Consiglio d'amministrazione del Consorzio;
[6]5° partecipare con altre Societa' o con privati al commercio per la vendita ed esportazione all'estero dei prodotti agrari dei soci o degli agricoltori della zona nella quale opera il Consorzio;
[7]6° fare saggi, analisi ed esperimenti; diffondere la conoscenza dell'uso razionale dei concimi; promuovere, agevolare e tutelare in qualsiasi guisa gl'interessi agricoli locali, con scuole pratiche e speciali di agricoltura, conferenze, pubblicazioni, biblioteche circolanti.
Testo in vigore dal 20 aprile 1904 al 16 dicembre 2010
