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[1]Ferme restando le disposizioni della leggo 7 luglio 1901, n. 334, per provvedimenti relativi ad alcune operazioni di credito agrario, i Monti frumentari, le Casse agrarie e i Consorzi agrari della Basilicata, oltreche' dalla Cassa provinciale di credito agrario possono ottenere sovvenzioni dalle Casse di risparmio e dalle Societa' ordinarie e cooperative di credito all'uopo designate con decreto del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.
[2]I prestiti dovranno essere ammortizzati in un periodo di tempo non maggiore di tre anni e la misura dell'interesse sui medesimi non potra' essere superiore al 3 per cento.
[3]Nel regolamento saranno stabilite le norme per la concessione dei prestiti e le malleverie da cui questi devono essere assicurati.
Testo in vigore dal 20 aprile 1904 al 16 dicembre 2010
