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[1]Nel bilancio della spesa del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio sara' stanziata annualmente, a cominciare dall'esercizio 1906-1907 (n. 11 della tabella A) la somma occorrente per compensare alle Casse di risparmio ordinarie e alle Societa' cooperative ed ordinarie di credito la differenza fra l'interesse sui prestiti, ai Monti frumentari, alle Casse agrarie e ai Consorzi agrari e il saggio normale dell'interesse.
[2]La differenza compensata dallo Stato non potra' essere superiore al 2 per cento e il contributo non potra' eccedere annualmente la somma di L. 50,000. Il contributo e' esente da qualsiasi imposta presente e futura.
[3]Le norme per l'accertamento e la liquidazione del contributo dello Stato saranno stabilite nel regolamento.
Testo in vigore dal 20 aprile 1904 al 16 dicembre 2010
