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[1]I beni di patrimonio erariale e provinciale messi a disposizione della Cassa provinciale di credito agrario saranno prima divisi in due categorie, cioe' terreni sottoposti al vincolo forestale e terreni liberi.

[2]I terreni vincolati saranno consegnati all'Ispezione forestale per essere rimboscati a' termini del successivo art 45. I terreni liberi saranno alla lor volta divisi in due parti, quelli ai quali conviene la coltura silvana, che verranno consegnati all'Ispezione forestale come i precedenti; e quelli adatti per coltura agraria, che saranno a cura dell'Amministrazione della Cassa ripartiti in quote di estensione diversa, e dalla stessa Amministrazione concessi ad enfiteusi, giusta le norme prescritte dagli articoli seguenti.

[3]Il canone dovuto sara' indivisibile.

[4]Le dette quote potranno essere anche vendute dall'Amministrazione della Cassa provinciale, sempre con l'obbligo dei miglioramenti, concedendo il pagamento a rate comprendenti l'interesse e l'ammortamento.

Testo in vigore dal 20 aprile 1904 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1904-03-31;140~art25 · fonte del testo

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