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[1]L'enfiteuta o l'acquirente assume l'obbligo, sotto pena di decadenza, di coltivare la sua quota o dirigerne personalmente la coltivazione.
[2]La mancanza di coltivazione per servizio militare, per malattia o per altra causa indipendente dalla volonta' del concessionario, non porta decadenza.
[3]I concessionari, sotto pena di risoluzione, come all'art. 31, non potranno per un periodo di vent'anni, cedere, alienare sotto qualsiasi forma, sottoporre ad ipoteca, o concedere ad anticresi al altri i beni ad essi concessi, e sara' nullo qualunque contratto stipulato durante il ventennio all'oggetto suindicato.
[4]Quando pero' concorreranno speciali condizioni, che saranno in via di massima prestabilite dall'Amministrazione della Cassa, la stessa potra' permettere ai concessionari, previa l'approvazione del Ministero di agricoltura, di cedere ad altri, anche durante il ventennio, i beni ad essi concessi.
[5]Tale concessione deve sempre farsi coll'obbligo, nel nuovo enfiteuta o acquirente, di coltivare o dirigere personalmente la coltivazione della sua quota.
[6]Il pagamento del canone enfiteutico, nei primi quattro anni della concessione, sara' della meta' del canone convenuto; e nel caso di vendita la meta' delle rate di prezzo, dovuta per gli anni medesimi, sara' ripartita in aumento delle rate successive.
Testo in vigore dal 20 aprile 1904 al 16 dicembre 2010
