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[1]Le concessioni enfiteutiche da accordarsi in base alle disposizioni dei precedenti articoli dovranno essere sottoposte alle seguenti norme:
- a)il fondo non potra' essere di una estensione superiore a quindici ettari.
[2]E' vietata qualsiasi piu' estesa concessione alla medesima persona;
- b)il contratto di enfiteusi dovra' riportare l'approvazione del commissario civile di cui al titolo VII della presente legge;
- c)e' vietato qualsiasi patto di rinnnzia ed indennita' per miglioramenti arrecati al fondo;
- d)il diritto d'affrancazione non potra' essere esercitato dall'infiteuta e dai suoi creditori se non decorso il periodo di 60 anni dalla data della concessione enfiteutica.
Testo in vigore dal 20 aprile 1904 al 16 dicembre 2010
