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[1]Le concessioni enfiteutiche da accordarsi in base alle disposizioni dei precedenti articoli dovranno essere sottoposte alle seguenti norme:

  • a)il fondo non potra' essere di una estensione superiore a quindici ettari.

[2]E' vietata qualsiasi piu' estesa concessione alla medesima persona;

  • b)il contratto di enfiteusi dovra' riportare l'approvazione del commissario civile di cui al titolo VII della presente legge;
  • c)e' vietato qualsiasi patto di rinnnzia ed indennita' per miglioramenti arrecati al fondo;
  • d)il diritto d'affrancazione non potra' essere esercitato dall'infiteuta e dai suoi creditori se non decorso il periodo di 60 anni dalla data della concessione enfiteutica.

Testo in vigore dal 20 aprile 1904 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1904-03-31;140~art27 · fonte del testo

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