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[1]I beni patrimoniali dei comuni saranno pure divisi nelle due categorie di terreni soggetti al vincolo forestale e terreni liberi tenuto conto delle condizioni locali.

[2]I terreni liberi, i quali nel giorno della pubblicazione della presente legge non siano stati, ai termini dell'art. 160 della legge comunale e provinciale, ridotti a coltura, saranno con pubblici incanti alienati o dati in enfiteusi.

[3]Il commissario civile provochera' dai Comuni l'alienazione o la concessione in enfiteusi, le quali dovranno essere autorizzate dalla Giunta provinciale amministrativa.

[4]Del provento di tali vendite e concessioni enfiteutiche, la rendita, fino all'ammontare dell'attuale, continuera' ad essere erogata per i servizi pubblici obbligatori a norma delle leggi vigenti.

[5]Ogni ulteriore incremento della rendita per meta' andra' in aumento delle entrate comunali e per l'altra meta' a beneficio della Cassa agraria locale o del Monte frumentario, ove esista.

Testo in vigore dal 20 aprile 1904 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1904-03-31;140~art29 · fonte del testo

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