Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 aprile 1904 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]I proventi ordinari della Cassa sono i seguenti:

[2]1° gli interessi sulle anticipazioni fatte a norma dell'articolo 1;

[3]2° i canoni sui terreni concessi in enfiteusi come al precedente articolo 2 ed ai susseguenti articoli 25 e 26;

[4]3° la rendita netta dei nuovi boschi formati dal Governo sui terreni patrimoniali erariali o provinciali a tenore del seguente articolo 45.

[5]Potra' essere autorizzata dal Consiglio di amministrazione della Cassa l'affrancazione dei terreni formanti il patrimonio di essa ai termini dell'articolo precedente, trascorsi sessant'anni dalla concessione enfiteutica e quando sia accertato da rapporto del direttore della cattedra ambulante del circondario, di cui nell'articolo 32, della buona coltura del fondo da cedersi.

[6]In questo caso il prezzo dell'affrancazione andra' ad accrescere il capitale dell'istituto.

[7]Il 10 per cento degli utili netti di ogni esercizio sara' destinato a formare il fondo di riserva.

Testo in vigore dal 20 aprile 1904 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1904-03-31;140~art3 · fonte del testo

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