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[1]Nei capitolati di concessione verranno iscritti patti e condizioni intese a promuovere la costruzione di case coloniche e di stalle, il bonificamento dei terreni acquitrinosi e le colture agrarie e forestali, in armonia ai bisogni ed alle condizioni agrarie e locali.
[2]Nello stabilire le quote, la Cassa dovra' fissare le vie ed i passaggi da lasciarsi per accedere alla strada pubblica, ad un fiume, ad una fonte, ad una casa o ad altro che possa riuscire di vantaggio comune.
[3]L'inadempimento delle condizioni nei termini fissati trae seco la risoluzione del contratto, senza diritti a compenso per i miglioramenti eseguiti, salvo che si tratti di casi di forza maggiore, come l'inabilita' al lavoro o la morte del capostipite con figli minorenni, nei quali casi vi e' diritto a compenso. La risoluzione, promossa dall'Amministrazione della Cassa, e la decisione sugli eventuali compensi come sopra, saranno pronunziate dal prefetto. Contro il procedimento che dichiara la risoluzione, e' ammesso, entro un mese, il ricorso al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, nei modi stabiliti dal regolamento.
Testo in vigore dal 20 aprile 1904 al 16 dicembre 2010
