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[1]E' istituita, in ciascuno dei quattro circondari della provincia di Basilicata, una cattedra ambulante di agricoltura, viticoltura, enologia, caseificio e zootecnia. Ogni cattedra sara' costituita di un professore dirigente, di due assistenti e di sorveglianti esperti. (Numeri 7, 8 e 9 della tabella A).

[2]Alle cattedre ambulanti e' annesso, nel luogo di residenza ordinaria degli insegnanti, un podere dimostrativo di superficie non minore di dieci ettari, da servire di dimostrazione e di esempio agli agricoltori che intendessero eseguire opere di bonificamento agrario e colonizzazione.

[3]Il podere e la relativa casa colonica saranno costituiti, mediante acquisto diretto del primo e costruzione della seconda, a cura del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

[4]Il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio destinera' la sede delle cattedre ambulanti, possibilmente al centro di ciascun circondario.

[5]Per la cattedra ambulante nel circondario di Melfi il Ministero di Agricoltura potra', d'accordo con gli enti locali e col Ministero della Pubblica Istruzione, avvalersi dell'azienda e del podere attualmente annessi al R. Istituto tecnico di Melfi, completandoli ed ordinandoli pel funzionamento della cattedra ambulante, in modo che il podere e l'azienda passino alla cattedra ambulante, siano dal personale di essa esclusivamente amministrati e diretti, e la rendita e le perdite eventuali vengano attribuite alla Cassa provinciale.

[6]La sezione di agronomia dell'Istituto potra' avvalersi del podere dimostrativo, per l'istruzione degli alunni.

[7]Se, per effetto dell'accennato accordo, la somma destinata alla cattedra ambulante e alla dotazione di essa, secondo i numeri 1 e 2 della tabella A, non sia spesa per intero, l'avanzo servira' all'ampliamento ed all'ordinamento dell'Istituto tecnico di Melfi.

Testo in vigore dal 20 aprile 1904 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1904-03-31;140~art32 · fonte del testo

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