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Con la somma riportata al n. 5 della tabella A, saranno stabiliti premi in danaro o in natura per i seguenti oggetti:
- a)formazione di poderi di estensione sufficiente a dar lavoro ad una famiglia di agricoltori, che intendano di coltivarli per conto diretto, o con contratto a mezzadria;
- b)incoraggiamenti ai piccoli proprietari, agli agenti di campagna ed ai coloni, che piu' si distingueranno nella coltivazione dei terreni e delle piante e nell'allevamento degli animali;
- c)costruzione di strade rurali, prosciugamento di terreni acquitrinosi con fossi aperti, fognature, piccole colmate ed allacciamento di sorgenti;
- d)dotazione di acqua potabile nei fondi da colonizzare, a mezzo di pozzi, utilizzazione di sorgenti o anche di cisterne razionali;
- e)buon governo agrario delle acque nei terreni in declivio, con opere e lavori intesi a evitare i dilavamenti, le corrosioni e gli smottamenti;
- f)impianto di avvicendamenti razionali con prati artificiali di leguminose e miglioramento dei pascoli e del bestiame;
- g)impianto di oliveti, frutteti e gelseti, ed innesti di perastri ed olivastri;
- h)impianto di stabilimenti per la confezione regolare e la esportazione di frutta secche e di prodotti alimentari, vegetali ed animali, conservati in scatole.
Testo in vigore dal 20 aprile 1904 al 16 dicembre 2010
