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[1]Reso cosi' definitivo l'elenco, saranno tracciati, a cura dell'ispezione forestale, i limiti del fondo vincolato sulle carte dell'Istituto geografico militare in scala di 1:10,000, ed a cura del Commissariato verra' trasmessa ad ogni Comune copia dell'elenco riguardante i terreni vincolati, con le unite tavole, compresi nella giurisdizione del suo territorio.
[2]La sorveglianza dei terreni anzidetta sara' affidata a un corpo di guardie forestali che dipendera' direttamente dall'ispettore forestale e dal Commissariato civile.
[3]Gli attuali agenti potranno far parte del nuovo corpo quando posseggano i requisiti richiesti dal regolamento.
[4]I contributi della provincia e dei Comuni stabiliti dalla legge forestale vigente per il mantenimento delle guardie forestali non potranno essere aumentati e saranno versati nella Cassa del Commissariato per il mantenimento del nuovo corpo.
Testo in vigore dal 20 aprile 1904 al 16 dicembre 2010
