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[1]I boschi esistenti, e quelli di nuova formazione soggetti al vincolo forestale, non potranno essere sottoposti a taglio generale o parziale, prima che abbiano raggiunto la loro maturita' economica.

[2]Per qualunque taglio di boschi esistenti di proprieta' della provincia, dei Comuni e degli Enti morali, il rispettivo proprietario dovra' presentare domanda al Commissario civile che fara' accertare dall'ispezione forestale la maturita' economica di cui sopra, e compilare il relativo progetto di taglio, a spese del proprietario. Il progetto sara' indi sottoposto al Ministero di Agricoltura per l'esame e l'approvazione.

[3]Per il taglio generale o parziale dei boschi vincolati di proprieta' privata bastera' il consenso scritto del Commissario civile il quale, tenuto conto della buona conservazione e del miglioramento del bosco, proscrivera' all'uopo le condizioni e cautele che reputera' necessarie.

Testo in vigore dal 20 aprile 1904 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1904-03-31;140~art40 · fonte del testo

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