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Qualora il proprietario di un fondo vincolato intenda destinarlo ad uso agrario, deve dimostrarne la convenienza con speciale domanda al Commissariato, il quale, udito il parere della ispezione forestale, potra' concedere il permesso, sotto l'osservanza delle condizioni atte ad assicurare il buon regime delle acque meteoriche e la stabilita' del suolo, a mezzo di quelle opere che saranno ritenute necessarie. La decisione del Commissariato non sara' esecutiva che dopo l'approvazione del Ministero di Agricoltura.
Testo in vigore dal 20 aprile 1904 al 16 dicembre 2010
