Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 aprile 1904 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Nei boschi vincolati sottoposti al taglio generale o parziale, o distrutti dagli incendi, non sara' permesso il pascolo senza l'autorizzazione scritta dell'ispettore forestale, e questa non potra' essere in alcun caso concessa se le giovani piante e i nuovi virgulti non abbiano raggiunto uno sviluppo tale da non risentire alcun danno dal pascolo.

[2]Le infrazioni alle disposizioni di questo e dei due articoli precedenti saranno punite con le pene sancite dalla legge forestale 20 giugno 1877, n. 3917 (serie 2ª).

Testo in vigore dal 20 aprile 1904 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1904-03-31;140~art42 · fonte del testo

RatioLegis

Prima di continuare

RatioLegis si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari