Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1904
Confronto con la versione in vigore dal 20 aprile 1904 al 16 dicembre 2010. 119 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Agli opifici nuovi per industrie non esercitate nella Provincia in stabilimenti tecnicamente organizzati, che s'impianteranno entro dieci anni dalla pubblicazione della presente, e' concessa, per un decennio dal loro impianto, la esenzione dalla imposta di ricchezza mobile pei relativi redditi industriali.
tolto: Per gli opifici nuovi riferibili ad industrie esistenti o che risultino dagli ampliamenti organici di stabilimenti minori, l'esenzione predetta e' limitata a cinque anni dal relativo impianto, purche' questa si verifichi entro dieci anni dalla pubblicazione della presente legge.
tolto: Gli opifici nuovi o ampliati, di cui in questo e nel precedente articolo, ed i terreni annessi saranno esenti dalle imposte fondiaria e fabbricati e relative sovrimposte per tutto il tempo in cui sara' applicata l'esenzione dalla ricchezza mobile.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1904-03-31;140~art82 · fonte del testo
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