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Ai fini del rimboschimento dei terreni privati, ove ne sia riconoscita la necessita', e' demandata al Commissario civile, sotto la dipendenza del Ministero d'Agricoltura, la facolta' di avvalersi delle disposizioni contenute nella legge 1° marzo 1888, n. 5238. Occorrendo, in applicazione della suddetta legge, procedere ad espropriazioni o concedere indennita', si provvedera' nei limiti delle somme assegnate con la tabella A, n. 15.
Testo in vigore dal 20 aprile 1904 al 16 dicembre 2010
