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[1]L'approvazione dei progetti dei lavori equivale a dichiarazione di pubblica utilita'.
[2]In caso di espropriazione l'indennita' dovuta ai proprietari degli immobili espropriati sara' determinata nel modo indicato all'art. 27 della legge 2 agosto 1897, n. 382 sulla Sardegna.
[3]Il reddito imponibile che dovra' servire di base al computo relativo, sara' quello portato dal catasto attuale.
Testo in vigore dal 20 aprile 1904 al 14 agosto 1908
