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[1]L'approvazione dei progetti dei lavori equivale a dichiarazione di pubblica utilita'.
[2]In caso di espropriazione l'indennita' dovuta ai proprietari degli immobili espropriati sara' determinata nel modo indicato all'art. 27 della legge 2 agosto 1897, n. 382 sulla Sardegna.
[3]Il reddito imponibile che dovra' servire di base al computo relativo, sara' quello portato dal catasto attuale. 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 9 luglio 1908, n. 445
4La L. 9 luglio 1908, n. 445 ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che "In caso di espropriazioni per l'esecuzione di opere pubbliche in Basilicata il reddito imponibile di cui all'ultimo comma dell'art. 47 della legge 31 marzo 1904, n. 140, che dovra' servire di base al computo per il pagamento delle indennita', sara' quello portato dal catasto vigente al momento della pubblicazione del relativo piano particolareggiato".
Testo in vigore dal 14 agosto 1908 al 30 giugno 2002
