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[1]Le arginature dei tronchi di pianura dei corsi d'acqua compiute in forza della presente legge, saranno classificate in seconda categoria agli effetti della vigente legge sulle opere pubbliche.
[2]I limiti delle opere da comprendersi nella seconda categoria saranno determinati con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato.
Testo in vigore dal 20 aprile 1904 al 16 dicembre 2010
