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[1]Per le opere di bonifica di prima categoria da eseguirsi in Basilicata in virtu' della legge 7 luglio 1902, n. 333, i contributi fissati dall'art. 6 della legge 22 marzo 1900, n. 195, sono cosi modificati:
[2]Sette decimi a carico dello Stato;
[3]Un decimo a carico della provincia;
[4]Due decimi a carico dei proprietari interessati.
Testo in vigore dal 20 aprile 1904 al 16 dicembre 2010
