Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 aprile 1904 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Per le opere di bonifica di prima categoria da eseguirsi in Basilicata in virtu' della legge 7 luglio 1902, n. 333, i contributi fissati dall'art. 6 della legge 22 marzo 1900, n. 195, sono cosi modificati:

[2]Sette decimi a carico dello Stato;

[3]Un decimo a carico della provincia;

[4]Due decimi a carico dei proprietari interessati.

Testo in vigore dal 20 aprile 1904 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1904-03-31;140~art49 · fonte del testo

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