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[1]Per la durata di un ventennio il Governo potra' concedere gratuitamente la derivazione da tutti i corsi di acque pubbliche della Basilicata.
[2]La gratuita' della concessione e' subordinata alle condizioni seguenti:
- a)che l'acqua derivata sia adoperata per uso di irrigazione o potabile;
- b)che la forza motrice sviluppata sia adoperata per trazione o per nuovi impianti industriali;
- c)che l'ente concessionario debba espropriare e suo carico, coi privilegi della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilita', tutte le derivazioni parziali di privata proprieta' ultratrentennale che, per la nuova derivazione complessiva, venissero a cessare in tutto o in parte. Agli aventi diritto il concessionario potra' dare o un compenso pecuniario o una quantita' di energia, commisurata alla utenza media in acqua o in energia usufruita dall'espropriato nell'ultimo quinquennio.
[3]Gli atti di concessione dovranno stabilire il prezzo massimo che gli utenti dovranno pagare al concessionario, sia per l'acqua potabile, sia per l'acqua irrigua.
[4]Gli stessi atti conterranno pure disposizioni di decadenza per i casi, nei quali il concessionario non dia principio, entro un determinato periodo di tempo, tanto alla costruzione quanto all'esercizio delle opere di derivazione.
Testo in vigore dal 20 aprile 1904 al 16 dicembre 2010
