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E' autorizzata la spesa:
- a)di L. 13,000,000 a complemento delle somme necessarie per la costruzione delle strade provinciali sovvenute, contemplate nelle leggi 27 giugno 1869, n. 5147, 30 maggio 1875, n. 2521 e 23 luglio 1881, n. 333, giusta la tabella B annessa alla presente legge:
- b)di L. 1,300,000 per ultimare e sistemare le strade comunali obbligatorie gia' iniziate, di cui nella tabella C, annessa alla presente legge;
- c)di L. 2,600,000 per costruire e sistemare le strade occorrenti ad allacciare alla esistente rete stradale i Comuni e le frazioni di Comuni ora isolati, di cui nella tabella D, annessa alla presente legge.
Testo in vigore dal 20 aprile 1904 al 16 dicembre 2010
