Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 aprile 1904 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

E' autorizzata la spesa:

  • a)di L. 13,000,000 a complemento delle somme necessarie per la costruzione delle strade provinciali sovvenute, contemplate nelle leggi 27 giugno 1869, n. 5147, 30 maggio 1875, n. 2521 e 23 luglio 1881, n. 333, giusta la tabella B annessa alla presente legge:
  • b)di L. 1,300,000 per ultimare e sistemare le strade comunali obbligatorie gia' iniziate, di cui nella tabella C, annessa alla presente legge;
  • c)di L. 2,600,000 per costruire e sistemare le strade occorrenti ad allacciare alla esistente rete stradale i Comuni e le frazioni di Comuni ora isolati, di cui nella tabella D, annessa alla presente legge.

Testo in vigore dal 20 aprile 1904 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1904-03-31;140~art51 · fonte del testo

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