Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 aprile 1904 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]Il Governo del Re provvedera' con decreto Reale alla revisione della classificazione delle strade nazionali della Basilicata entro due anni dalla promulgazione della presente legge.
[2]Il Governo del Re e' anche autorizzato, su proposta del Consiglio provinciale, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e nei limiti delle somme autorizzate, ad intredurre varianti nelle strade di cui nella legge 30 maggio 1875, n. 2521 e 23 luglio 1881, n. 333, per metterle in relazione collo sviluppo successivo della rete di strade ordinarie e di ferrovie.
Testo in vigore dal 20 aprile 1904 al 16 dicembre 2010
