Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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3 versioni dal 1904
Confronto con la versione in vigore dal 15 agosto 1907 al 16 dicembre 2010. 411 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: A modificazione delle leggi 26 luglio 1888, n. 5600, 10 aprile 1892, n. 174, 12 maggio 1901, n. 170, o del R. decreto 8 novembre 1901, n. 554, sono adottate, per quanto riguarda la frana del Comune di Campomaggiore, le seguenti disposizioni:
tolto: a) il Credito fondiario della cessata Banca Nazionale del Regno, che ha assunte le operazioni e mutui a favore dei danneggiati dalle frane di Campomaggiore, in esecuzione delle leggi 26 luglio 1888, n. 5600 e 10 aprile 1892, n. 174, viene esonerato dall'obbligo di proseguirle dalla data della pubblicazione della presente legge.
tolto: Lo stesso Credito fondiario, nel termine di 25 anni, provvedera' sul suo bilancio all'ammortamento della somma di L. 103,760 per anticipazioni e mutui a tutto il 30 settembre 1902, rinunziando cosi' di fronte ai sovvenuti al rimborso delle somme medesime.
tolto: b) la somma a carico del bilancio dello Stato per effetto dell'art. 2 della legge 26 luglio 1888, n. 5600, sara' destinata fino alla concorrenza di L. 335,000, a rimborsare al Credito fondiario le somme che questo avra' pagato ai danneggiati dal primo ottobre 1902 fino alla pubblicazione della presente legge, ed a fornire i mezzi per la ricostruzione delle case degli altri danneggiati aventi diritto alla sovvenzione, in conformita' dell'elenco formato dalla Giunta comunale di Campomaggiore, purche' si trovino nell'impossibilita' economica di provvedere, senza la sovvenzione, alla ricostruzione delle case e chiedano la sovvenzione nel termine stabilito dall'art. 3 della legge 12 maggio 1901, n. 170. La maggiore somma che potra' essere anticipata oltre le L. 335,000 suddette in corrispettivo delle annualita' di L. 25,000, sara' devoluta al Municipio di Campomaggiore per pubblici lavori di sistemazione delle strade interne e delle fonti o di risanamento dell'abitato, e cio' oltre le somme che gli saranno assegnate in base all'art. 57 che precede;
tolto: c) la Cassa de' depositi e prestiti sara' autorizzata ad anticipare al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, secondo i bisogni, tutta la somma corrispondente ad una annualita' costante per 25 anni comprendente ammortamento ed interessi al 4,50 per cento, da inscriversi nel bilancio del detto Ministero ed eguale a quella di L. 25,000 stabilita dall'art. 2 della citata legge 26 luglio 1888, n. 5600.
tolto: A modificazione dell'art. 4 della legge 7 luglio 1901, n. 325, riguardante la frana del Comune di Acerenza, la somma di lire 65,000 accordata allo stesso Comune per ricostruzione di case, sara' invece destinata ai lavori di rinforzo delle grotte e cantine sottostanti all'abitato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1904-03-31;140~art58 · fonte del testo
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