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[1]La formazione del nuovo catasto ordinato dalle predette leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, verra' per la provincia di Basilicata accelerata in modo, che l'attivazione del medesimo sia fatta col 1° gennaio 1909.
[2]Qualora a questa data le operazioni non fossero compiute, l'aliquota dell'8,80 per cento ai nuovi estimi avra' egualmente applicazione, a datare dal 1° gennaio 1909, e la differenza di imposta erariale, che eventualmente fosse pagata in piu' dai possessori di terreni, sara' rimborsata alla provincia, la quale dovra' ridurre di altrettanta somma la sovrimposta provinciale sui terreni, inscritta nel bilancio dell'anno in cui avviene il rimborso.
Testo in vigore dal 20 aprile 1904 al 5 dicembre 1928
