Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 dicembre 1928 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]La formazione del nuovo catasto ordinato dalle predette leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, verra' per la provincia di Basilicata accelerata in modo, che l'attivazione del medesimo sia fatta col 1° gennaio 1909.
[2]Qualora a questa data le operazioni non fossero compiute, l'aliquota dell'8,80 per cento ai nuovi estimi avra' egualmente applicazione, a datare dal 1° gennaio 1909, e la differenza di imposta erariale, che eventualmente fosse pagata in piu' dai possessori di terreni, sara' rimborsata alla provincia, la quale dovra' ridurre di altrettanta somma la sovrimposta provinciale sui terreni, inscritta nel bilancio dell'anno in cui avviene il rimborso. 13
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 25 ottobre 1928, n. 2468, convertito senza modificazioni dalla L. 24 dicembre 1928, n. 3201, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le Provincie di Potenza e Matera "sono esonerate dall'obbligo di ridurre, in corrispondenza alle quote d'imposta erariale sui terreni rimborsate dallo Stato, le sovrimposte provinciali sui terreni inscritte nei bilanci degli anni in cui avverra' il rimborso".
Testo in vigore dal 5 dicembre 1928 al 16 dicembre 2010
