Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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2 versioni dal 1904
Confronto con la versione in vigore dal 20 aprile 1904 al 16 dicembre 2010. 273 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: I nuovi centri di popolazione non inferiore ai cinquanta abitanti, che entro il periodo di dieci anni dalla pubblicazione della presente legge si costituissero in regioni disabitate e incolte, godranno per venti anni della esenzione da qualunque tassa governativa o comunale.
tolto: Constatata ufficialmente l'esistenza dei predetti centri, cio' che avra' luogo su domanda della maggioranza degli interessati mediante decreto da emanarsi dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa, cessera' ogni ingerenza del Comune nella borgata, salvo gli eventuali accordi di cui appresso, e si applichera' l'esenzione delle tasse di cui al precedente comma. L'imposta sui terreni sgravati non potra' essere reimposta e si fara' luogo alla proporzionale riduzione del contingente.
tolto: Agli effetti della stessa esenzione il decretto del Prefetto determinera' il territorio attribuito alla nuova borgata delimitato sopra un piano in scala di 1:50,000, vistato dal Genio civile ed allegato al decreto.
tolto: Il Prefetto nominera' un cittadino per esercitare sul luogo le funzioni di ufficiale del Governo ai termini dell'articolo 153 della legge provinciale e comunale (testo unico) 4 maggio 1898, n. 164.
tolto: Mediante accordi fra il cittadino designato quale ufficiale del Governo ed il Comune, nella cui circoscrizione si forma la borgata, o per disposizione della Giunta provinciale amministrativa, potra' provvedersi a servizi riconosciuti indispensabili per le borgate, di concerto col Comune medesimo, salvo il contributo nella spesa da determinarsi in caso di disaccordo dalla Giunta provinciale medesima.
tolto: Qualunque controversia possa sorgere per l'amministrazione della borgata o nei rapporti di essa col Comune, sara' deferita alla Giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa e dalla decisione della Giunta e' ammesso il ricorso in merito alla IV Sezione del Consiglio di Stato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1904-03-31;140~art83 · fonte del testo
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