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[1]Per il disimpegno delle attribuzioni indicate nell'articolo precedente e' costituito un Consiglio del Commissariato, presieduto dal Commissario civile e composto:
[2]dell'ingegnere capo del Genio civile;
[3]di un consigliere di Prefettura;
[4]dell'ispettore forestale;
[5]dell'intendente di finanza;
[6]del medico provinciale;
[7]di un rappresentante della provincia eletto dal Consiglio provinciale;
[8]del presidente della Camera di commercio di Potenza;
[9]di un agricoltore e di un esperto in silvicoltura nominati dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.
Testo in vigore dal 20 aprile 1904 al 16 dicembre 2010
