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[1]Il Commissario civile e' nominato fra i funzionari dello Stato con decreto Reale su proposta del presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri dell'Interno, delle Finanze, del Tesoro, dei Lavori Pubblici e di Agricoltura, Industria e Commercio.

[2]La carica di Commissario civile non e' compatibite con la qualita' di membro del Parlamento e con ogni ufficio locale elettivo.

[3]Con altro decreto, su proposta del Ministro dei Lavori Pubblici, sara' designato quale dei membri del Consiglio del Commissariato dovra', nei casi di impedimento del Commissario civile, assumerne interinalmente le funzioni.

Testo in vigore dal 20 aprile 1904 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1904-03-31;140~art89 · fonte del testo

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