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[1]I progetti esecutivi di tutti i lavori, dei quali e' affidata l'esecuzione al Commissariato, sono approvati dal Ministero dei Lavori Pubblici, sentito il parere dell'ispettore compartimentale, quando l'importo delle opere non superi le lire duecentomila.

[2]Oltre tale limite il parere sara' dato da una Commissione centrale consultiva, composta:

  • a)di due ispettori del Genio civile;
  • b)di due ispettori superiori forestali;
  • c)del direttore generale della sanita', o di un suo delegato.

[3]Per le attribuzioni di ordine non tecnico, indicate nei seguenti articoli e nel regolamento, saranno aggregati alla Commissione, con diritto di voto, un funzionario del Ministero dei Lavori Pubblici e un funzionario del Ministero del Tesoro, di grado non inferiore a quello di capo divisione.

[4]La Commissione sara' nominata con decreto Reale, su proposta, del Ministro dei Lavori Pubblici di concerto coi Ministri dell'Interno, del Tesoro e di Agricoltura, Industria e Commercio.

Testo in vigore dal 20 aprile 1904 al 14 agosto 1908

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1904-03-31;140~art92 · fonte del testo

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