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[1]I progetti esecutivi di tutti i lavori, dei quali e' affidata l'esecuzione al Commissariato, sono approvati dal Ministero dei Lavori Pubblici, sentito il parere dell'ispettore compartimentale, quando l'importo delle opere non superi le lire duecentomila.
[2]Oltre tale limite il parere sara' dato da una Commissione centrale consultiva, composta:
- a)di due ispettori del Genio civile;
- b)di due ispettori superiori forestali;
- c)del direttore generale della sanita', o di un suo delegato.
[3]Per le attribuzioni di ordine non tecnico, indicate nei seguenti articoli e nel regolamento, saranno aggregati alla Commissione, con diritto di voto, un funzionario del Ministero dei Lavori Pubblici e un funzionario del Ministero del Tesoro, di grado non inferiore a quello di capo divisione.
[4]La Commissione sara' nominata con decreto Reale, su proposta, del Ministro dei Lavori Pubblici di concerto coi Ministri dell'Interno, del Tesoro e di Agricoltura, Industria e Commercio. 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 9 luglio 1908, n. 445
4La L. 9 luglio 1908, n. 445 ha disposto (con l'art. 33, comma 1) che "E' soppressa la Commissione centrale consultiva istituita dall'art. 92 della legge 31 marzo 1904, n. 140. ".
Testo in vigore dal 14 agosto 1908 al 16 dicembre 2010
