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[1]Entro due mesi dal suo funzionamento il Commissariato ricevera' dal Ministero dei Lavori Plbblici un piano regolatore di massima di tutti i lavori da eseguirsi in base alle tabelle annesse alla presente legge.
[2]Al piano di massima sara' allegato un programma di esecuzione, che dovra' specificare il riparto della somma fra le diverse opere o fra i Comuni, e l'ordine di esecuzione delle opere. Il piano sara' preventivamente approvato dalla Commissione centrale di cui all'articolo 92.
[3]Il Consiglio del Commissariato nella compilazione del prospetto, di cui al seguente articolo 95, puo' proporre modificazioni al programma di esecuzione, sulle quali, all'atto dell'approvazione del prospetto, decidera' il Ministero dei Lavori Pubblici, sentita la Commissione centrale.
Testo in vigore dal 20 aprile 1904 al 16 dicembre 2010
