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Il Ministero dei Lavori Pubblici valendosi, quando occorra, anche di funzionari dipendenti da altre Amministrazioni dello Stato, e previo accordo, in tal caso, col Ministero rispettivamente competente, puo' in ogni tempo fare ispezionare e sindacare l'andamento di ogni ramo dei servizi affidati al Commissariato.

Testo in vigore dal 20 aprile 1904 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1904-03-31;140~art99 · fonte del testo

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