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Il Ministero dei Lavori Pubblici valendosi, quando occorra, anche di funzionari dipendenti da altre Amministrazioni dello Stato, e previo accordo, in tal caso, col Ministero rispettivamente competente, puo' in ogni tempo fare ispezionare e sindacare l'andamento di ogni ramo dei servizi affidati al Commissariato.
Testo in vigore dal 20 aprile 1904 al 16 dicembre 2010
