Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1917
Confronto con la versione in vigore dal 2 aprile 1917 al 16 dicembre 2009. 118 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Gli invalidi idonei all'antica professione, che si trovavano nelle condizioni indicate negli articoli 1 e 10 del decreto Luogotenenziale 1° maggio 1916, n. 490, hanno diritto di essere riassunti nelle aziende di cui all'art. 1 del decreto stesso, purche' ne facciano domanda al rappresentante dell'azienda non oltre un anno dalla cessazione dello stato di guerra, e purche' dal certificato di un sanitario designato dall'Opera nazionale o dal Comitato locale ad essa collegato risulti che essi abbiano riacquistato la capacita' di prestare utile servizio nel posto che prima occupavano.
tolto: Ogni eventuale controversia sara' decisa nei modi stabiliti dagli articoli 11 a 16 del citato decreto, e saranno altresi' applicabili le disposizioni degli articoli 2 e 9 del decreto stesso.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1917-03-25;481~art8 · fonte del testo