Art. 10
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1904
Confronto con la versione in vigore dal 23 marzo 1904 al 16 dicembre 2009. 239 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Se l'Amministrazione del Comune non abbia eseguito nei termini di cui all'articolo precedente il pagamento delle somme dovute alla Cassa, l'esattore dietro ordine dell'intendente di finanza ne ritiene l'ammontare nel versamento della prima rata bimestrale successiva della sovraimposta comunale o, in difetto di questa, della prima rata degli altri proventi comunali, la cui riscossione sia affidata all'esattore. La mancanza di fondi in Cassa non esonera l'esattore dal predetto obbligo.
tolto: In tal caso esso deve anticipare le somme necessarie e ne percepisce a carico del Comune l'interesse del 5 per cento dalla data dei pagamenti.
tolto: Se l'esattore non eseguisce l'ordine di ritenuta o ritarda il versamento, si applicano le disposizioni della legge sulle riscossioni delle imposte dirette, e si puo' procedere contro di lui all'esecuzione per mezzo dell'intendenza di finanza.
tolto: Le multe a carico degli esattori vanno a beneficio della Cassa.
tolto: Se l'esattoria e' sprovvista di titolare, o se l'esattore non avendo in riscossione proventi comunali e sovrimposte sui terreni o sui fabbricati libera da vincoli e in misura sufficiente perche' possa avere luogo il procedimento privilegiato di cui sopra, non ha l'obbligo di anticipare le somme dovute alla Cassa e la delegazione del tesoro dispone che sulle somme dovute dal Comune sia liquidato l'interesse di mora nella misura del 5 per cento dal giorno della scadenza a quello del pagamento.
tolto: Le disposizioni di questo e del precedente articolo sono applicabili anche agli esattori nominati anteriormente all'attuazione della presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1904-03-06;88~art10 · fonte del testo
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