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[1]Per ciascuno iscritto viene istituito un conto individuale formato dal 10 per cento sugli stipendi annualmente capitalizzato al saggio medio d'investimento dei capitali della Cassa di previdenza in misura pero' non superiore al 3,50 per cento.

[2]I depositi volontari indicati dall'art. 8, sono capitalizzati annualmente al saggio medio anzidetto, anche se superiore al 3,50 per cento.

[3]Il fondo di riversibilita' viene formato mediante il 2 per cento sugli stipendi corrispondenti ai posti stabiliti per legge o per organico.

Testo in vigore dal 23 marzo 1904 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1904-03-06;88~art13 · fonte del testo

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